attualmente sul sito FIR c'è questo:Brules ha scritto: ↑6 set 2020, 16:10Gli allenamenti sono possibili da GIUGNO:thonk ha scritto: ↑5 set 2020, 22:40da luglio?!?!?
non mi risulta.
dalla prossima settimana ricomincia il minirugby e a Roccia Rubano si parla di insegnare il rugby touch fin dall'U6 e U8.
capiamoci... è uno schianto!
poi ovvio. a stare seduti davanti ad un computer senza nessuna responsabilità per quello che si dice/scrive siamo tutti campioni del mondo.
- all'inizio tenendo la distanza e con mascherina
- poi e' stata tolta la mascherina
- dai primi di luglio NEL TRIVENETO e' POSSIBILE IL CONTATTO
Ci sono i comunicati del CRV.
"La Commissione Tecnica e la Commissione Medica FIR raccomandano alle Società affiliate, nelle Regioni ove sia possibile una graduale ripresa del contatto, che questa avvenga progressivamente, attraverso la pratica del Touch e Tag Rugby, al fine di tutelare la salute degli atleti e di prevenire eventuali infortuni derivanti dal prolungato periodo di allenamento senza contatto."
rif. https://covid-19.federugby.it/
Rubano, dove si allenano i miei figli e dove mi allenavo io con l'Old è un campo comunale in concessione. il comune ha chiuso gli impianti finoalla fine della stagione. ad oggi è pianificata la pripresa (oggi) secondo rigidi protocolli di accesso e di separazione delle varie Under. non è assolutamente previsto il contatto e confermo che verrà insegnato il touch, dagli U6 in su. Questo fino a differenti disposizione dall'alto.
Qui le linee guida del CRV: http://www.crvenetorugby.it/crv/2020/06 ... e-insieme/
N.B. Responsabilità in caso di contagio:
"Qualora il gestore di un impianto non gestisca il rischio covid in fase di riapertura dell'impianto o di porzioni di esso, vige la responsabilità di questo ultimi secondo i principi generali di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione. ll legale rappresentante e responsabile della ASD, infatti, in qualità di gestore dell'impianto e organizzatore delle attività sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, del codice penale, ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti, soci, tesserati, frequentatori, collaboratori, allenatori, ecc.) e ad adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva. Il principio si applica sia per la responsabilità penale sia per la responsabilità civile.
La responsabilità penale è sempre personale e prescinde dalla natura giuridica del sodalizio sportivo. La responsabilità civile del dirigente consegue invece alla natura giuridica del sodalizio e sussiste ai sensi dell'art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute come persone giuridiche. Il rischio di contagio e diffusione del Covid-19 comporta quindi l'adozione di specifiche cautele e misure protettive – di qui la fondamentale importanza di osservare le linee guida e di attuare i protocolli di sicurezza – inserendosi nelle ordinarie regole che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi.
Ad ogni modo, il legale rappresentante della associazione dilettantistica rappresenta colui su cui ricadranno le responsabilità qualora il rischio Covid non risulti efficacemente gestito e si ritiene, pertanto, che in mancanza dei necessari presupposti di sicurezza per la tutela della salute, quest'ultimo possa decidere di non consentire l'accesso all'impianto per le sessioni di allenamento."