Inviato: 27 giu 2006, 19:00
Affinchè si eviti di scrivere ... castronerie:jackfolla ha scritto:Una squadra che ha debiti definitivi con la Firi o con soggetti affiliati, può vendere, cioè cedere il titolo ad un'altra squadra, ma i debiti verso la Fir o ai giocatori, tecnici e altri tesserati li deve pagare chi acquista il titolo. Tutto questo deve avvenire prima del 10 luglio quando scadono le iscrizioni. Se una sqaudra si è iscritta non può cedere il titolo quindi deve trovare i soldi per andare avanti! In caso di fallimento non so coem si regola il curatore fallimentare
ART 4 R.O.
Art 4 Fusioni fra Società e cessione del titolo sportivo.La fusione tra società diverse può avvenire alle seguenti condizioni:
1) Le società che intendono fondersi tra loro devono, entro il 31 luglio di ciascun anno, darne comunicazione al Consiglio Federale rimettendo copia delle deliberazioni dei rispettivi organi sociali;
2) dette società devono essere in regola con i pagamenti verso la federazione ed i suoi Organi, nonché debbono aver totalmente adempiuto alle obbligazioni a loro carico nascenti da lodi arbitrali resi in procedure sorte in applicazione della clausola compromissoria in sede federale;
3) ove la fusione avvenga per incorporazione, l’incorporante acquisisce tutti i diritti della/e società incorporate conservando l’anzianità di affiliazione della società affiliata per prima ed i diritti sportivi della società meglio qualificata nell’ultimo campionato;
4) ove la fusione avvenga mediante la costituzione di una nuova società, questa acquisisce l’anzianità di affiliazione della società affiliata per prima ed i diritti sportivi della meglio classificata nell’ultimo campionato;
5) la fusione diventerà operativa solo dopo la delibera di approvazione da parte del Consiglio Federale entro sessanta giorni dalla data della richiesta e, comunque, prima dell’inizio dell’attività agonistica.
6) per le società di Serie B, C, femminile, Juniores e Propaganda la fusione è consentita, salvo deroga del Consiglio Federale, solo tra società con sede nella stessa provincia o in province limitrofe.
7) Non è in nessun caso consentita la fusione tra una società ed un ente Scolastico.
E’ altresì consentita la cessione del titolo sportivo alle seguenti condizioni:
a)che la società cedente il titolo sia in regola con i pagamenti nei confronti della F.I.R. o, in alternativa, che la società cessionaria si accolli integralmente eventuali debiti, autorizzando la F.I.R. ad iscrivere la situazione debitoria direttamente a carico della cessionaria;
b)che la società cessionaria subentri integralmente nella posizione sportiva della società cedente;
c)che siano rispettare le disposizioni dettate dai punti 1), 5), 6) e 7) del comma che precede, intendendosi sostituito il termine fusione con cessione.
La cessione del titolo sportivo può essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Federale anche oltre la data del 31 luglio, purché non sia ancora iniziato il campionato ai cui la Società cedente ha il diritto di iscriversi.
In ogni caso non è ammessa la cessione di titolo sportivo da società che abbia diritto di iscriversi, con la sua prima squadra, a campionati ad iscrizione libera.
DA NESSUNA PARTE SI FA MENZIONE A "DEBITI IN ESSERE NEI CONFRONTI DI TESSERATI O ALTRI AFFILIATI".