Inviato: 6 nov 2007, 18:08
OPPOSIZIONE MONITORIA PRESENTATA DALLA SOCIETA’ ASD RUGBY LYONS-PIACENZA
Il Giudice Sportivo,
vista l’opposizione presentata dalla società in oggetto, in persona del suo Presidente pro-tempore nonché, in proprio, dal Sig. Neil
Loader, allenatore, avverso la sanzione adottata nella riunione del 17/10/2007, Comunicato A/3/GS, relativa alla sanzione della
interdizione per due mesi inflitta al sig. Loader, per violazione dell’ art. 27, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia, constatata
la tempestività dell’invio dell’opposizione nei termini di cui all’art. 78, R.di G., la dichiara ammissibile.
Nel merito il reclamo si articola su un unico motivo che può essere così riassunto: “il nostro allenatore dichiara di non aver rivolto né
all’arbitro né al segnalinee nessuna frase offensiva per cui riteniamo che alcune esternazioni in madrelingua siano state equivocate
e pertanto chiediamo il riesame dei fatti.”
Il referto del sig. Cason, direttore di gara, in proposito recita testualmente: “ omissis… dopo il terzo richiamo mi sono avvicinato alla
panchina e gli ho detto di rimanere tranquillo al suo posto nei pressi della panchina, al che mi ha detto f*** you in inglese”. Di qui
l’espulsione.
Fermo rimanendo il principio del valore privilegiato del referto arbitrale, il Giudice Sportivo ha sentito l’esigenza di ascoltare
telefonicamente l’arbitro per avere un quadro completo della situazione. Il Sig. Cason nel confermare tutto ciò che aveva riportato in
referto ha, peraltro, soggiunto che il sig. Loader una volta accomodatosi al di là delle transenne come da lui disposto, è stato
sempre tranquillo e non ha più dato il minimo fastidio.
Stando così le cose è possibile rivedere la sanzione di cui sopra nel senso di applicare alla violazione del disposto dell’art. 27/1
lettera c) il minimo edittale e cioè un mese di interdizione;
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo
- visti gli artt. 27/1 lettera c), 78, 79 e 80 del Regolamento di Giustizia, accoglie parzialmente l’opposizione così come proposta.
- riduce da due mesi ad un mese la sanzione inflitta al sig. Neil Loader (dal 18/10/2007 al 17 novembre 2007 compresi) nella
riunione del 17/10/2007 e indicata nel Comunicato A/3/GS;
- dispone restituirsi il contributo funzionale.
Il Giudice Sportivo,
vista l’opposizione presentata dalla società in oggetto, in persona del suo Presidente pro-tempore nonché, in proprio, dal Sig. Neil
Loader, allenatore, avverso la sanzione adottata nella riunione del 17/10/2007, Comunicato A/3/GS, relativa alla sanzione della
interdizione per due mesi inflitta al sig. Loader, per violazione dell’ art. 27, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia, constatata
la tempestività dell’invio dell’opposizione nei termini di cui all’art. 78, R.di G., la dichiara ammissibile.
Nel merito il reclamo si articola su un unico motivo che può essere così riassunto: “il nostro allenatore dichiara di non aver rivolto né
all’arbitro né al segnalinee nessuna frase offensiva per cui riteniamo che alcune esternazioni in madrelingua siano state equivocate
e pertanto chiediamo il riesame dei fatti.”
Il referto del sig. Cason, direttore di gara, in proposito recita testualmente: “ omissis… dopo il terzo richiamo mi sono avvicinato alla
panchina e gli ho detto di rimanere tranquillo al suo posto nei pressi della panchina, al che mi ha detto f*** you in inglese”. Di qui
l’espulsione.
Fermo rimanendo il principio del valore privilegiato del referto arbitrale, il Giudice Sportivo ha sentito l’esigenza di ascoltare
telefonicamente l’arbitro per avere un quadro completo della situazione. Il Sig. Cason nel confermare tutto ciò che aveva riportato in
referto ha, peraltro, soggiunto che il sig. Loader una volta accomodatosi al di là delle transenne come da lui disposto, è stato
sempre tranquillo e non ha più dato il minimo fastidio.
Stando così le cose è possibile rivedere la sanzione di cui sopra nel senso di applicare alla violazione del disposto dell’art. 27/1
lettera c) il minimo edittale e cioè un mese di interdizione;
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo
- visti gli artt. 27/1 lettera c), 78, 79 e 80 del Regolamento di Giustizia, accoglie parzialmente l’opposizione così come proposta.
- riduce da due mesi ad un mese la sanzione inflitta al sig. Neil Loader (dal 18/10/2007 al 17 novembre 2007 compresi) nella
riunione del 17/10/2007 e indicata nel Comunicato A/3/GS;
- dispone restituirsi il contributo funzionale.
