Inviato: 2 mar 2006, 20:50
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<BR>
<BR>
<BR>FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
<BR>Ufficio del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A
<BR>Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO A/21/GS
<BR>00194 ROMA - tel.06/36857306 (Riunione del 1 Marzo 2006)
<BR>
<BR>[...]
<BR>
<BR>C L A S S I F I C A Girone 2
<BR>----------------------------------------------------------------------------------------------
<BR>Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen
<BR>S.S.D.UNIONE RUGBY CAPITOLINA SPA 80 16 16 0 0 120 776 150 626 0
<BR>PIACENZA RUGBY CLUB 1947 S.R.L. 53 16 12 0 4 45 378 288 90 0
<BR>R.C. I CAVALIERI PRATO ASD 52 16 11 0 5 58 416 335 81 0
<BR>U.S. RUGBY BRESCIA S.R.L. 46 16 9 0 7 37 395 339 56 0
<BR>MARCHIOL SANMARCORUGBY CLUB 44 16 8 0 8 54 380 346 34 0
<BR>AMAT.RUGBY ALGHERO TERRA SARDA ASD 43 16 10 0 6 49 332 330 2 4-
<BR>ASSOCIAZIONE RUGBY LYONS 39 16 8 0 8 38 326 335 -9 0
<BR>C.U.S. FIRENZE GIUNTI 36 16 8 0 8 45 340 364 -24 4-
<BR>C.U.S. VERONA RUGBY 27 16 4 1 11 39 284 407 -123 0
<BR>NET.COM.ASD LAZIO & PRIMAVERA RUGBY 26 16 5 0 11 28 272 478 -206 0
<BR>LIVORNO RUGBY S.R.L. 18 16 3 1 12 23 207 459 -252 0
<BR>RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L. 0 16 0 2 14 19 212 487 -275 8-
<BR>
<BR>
<BR>[...]
<BR>
<BR><B>OPPOSIZIONE PRESENTATA DAL TESSERATO PAOLO GRASSI LIVORNO RUGBY SRL</B>
<BR>
<BR>Il Giudice Sportivo,
<BR>
<BR>Visto il reclamo in opposizione ex art. 80 Reg. di Giustizia , presentato dal tesserato della società Rugby Livorno, il Sig. <B>Paolo GRASSI</B>, avverso la sanzione di tredici settimane di squalifica (decorrenza 30 gennaio 2006 - 30 aprile 2006), comminata con il comunicato A/18/GS, per aver colpito con un calcio un avversario al 33’ del secondo tempo, verificati gli elementi dell’art. 80 Regolamento di Giustizia lo dichiara ammissibile.
<BR>
<BR>Nel merito l’opponente contesta che il comportamento sanzionato dal direttore di gara con il cartellino rosso, debba essere configurato come calpestio e non come calcio.
<BR>Allega una cassetta VHS e chiedendone la visione a norma dell’art. 80 3° comma Reg. di Giust. chiede che il fatto venga sanzionato secondo una diversa fattispecie (art. 26/1 lettera N) e non l’art. 26/1 lettera O) e conseguentemente venga applicato il minimo della sanzione prevista per questa nuova fattispecie di incolpazione.
<BR>
<BR> Ricordato che il referto arbitrale è prova privilegiata e che lo stesso può essere impugnato o contestato solo quando ad una lettura presenta contraddizioni o riporti fatti non chiari, per una esaustiva analisi della richiesta oggetto della presente opposizione si ritiene di riportare integralmente quanto riferito dal direttore di gara, il sig. BONO: “ durante una fase di ruck, con i giocatori a terra, rientrando dal fuorigioco calciava volontariamente sulla schiena un avversario. Dopo le cure del medico il giocatore colpito riprendeva a giocare
<BR>
<BR>
<BR>La dinamica ricostruita dal direttore di gara è molto chiara e non lascia spazio a interpretazioni di sorta e su queste basi il GS ha adottato il provvedimento di 12 settimane di squalifica, minimo edittale per l’incolpazione prevista e punita dall’art. 26/1 lettera O).
<BR>
<BR>Si deve respingere la richiesta di visione della cassetta VHS così come richiesto dall’opponente poiché l’art. 77 Reg.di Giustizia determina tassativamente i casi nei quali il GS può e deve ricorrere all’ausilio della prova televisiva. Ed il caso esula dalle ipotesi previste nell’articolo citato.
<BR>
<BR>Tuttavia per mero scrupolo il GS ha comunque ritenuto di ascoltare il direttore di gara, il sig. BONO, il quale nel confermare il contenuto del suo rapporto di gara ha tuttavia precisato quanto segue:
<BR>“ ADR: al 33’ del secondo tempo ho espulso il giocatore del Livorno n. 6 Grassi perché lo stesso rientrando da un fuori gioco colpiva volontariamente con un calcio il giocatore a terra che in quel momento non lo poteva vedere poichè era girato di spalle. L’azione del calcio commessa dal GRASSI è consistita essenzialmente in un movimento del piede dall’alto verso il basso e con la pianta del piede che ha colpito la schiena dell’avversario a terra”.
<BR>
<BR>Dalla ricostruzione del direttore di gara, effettivamente l’azione commessa dal tesserato GRASSI non configura la fattispecie del calcio che per costante orientamento del GS è da intendersi più in un movimento con la punta dello scarpino o con la parte superiore della scarpa e con un movimento dal basso verso l’alto o comunque verso l’avversario che può essere a terra o in piedi.
<BR>
<BR>Invero il movimento del GRASSI è da far rientrare nella fattispecie prevista e punita dall’art. 26/1 lettera N), calpestio o pestata e per questo motivo si derubrica l’incolpazione dall’art. 26/1 lettera O) alla lettera N), con la conseguente irrogazione di quattro settimane di squalifica (pena base) in luogo delle 12 (dodici) settimane originariamente irrogate.
<BR>
<BR>A tale sanzione si deve comunque aggiungere l’ulteriore applicazione di 2 (due) settimane di squalifica per il concorso dell’aggravante prevista dall’art. 26 punto 2 lettera b) per l’aver il GRASSI commesso il fatto approfittando della manifesta vulnerabilità della persona offesa, avendo colpito l’avversario a terra girato di schiena non in grado, quindi, di prevedere e vedere da che parte venisse il colpo e senza alcuna possibilità di difesa.
<BR>
<BR>P.Q.M.
<BR>
<BR>Il GS vista la integrazione fornita dall’arbitro Sig. Bono e visti gli art. 26/1 lettera O), 26/1 lettera N), 26/2 lett.b), 77, 78, 79, 80 Reg. di Giustizia, accoglie l’opposizione proposta dal Sig. Paolo GRASSI, tesserato del Rugby Livorno, derubrica l’originaria incolpazione dall’art. 26/1 lettera O (calcio) a quella dell’art. 26/1 lettera N (stamping), irroga la complessiva sanzione di settimane 6 di squalifica, oltre all’ulteriore settimana per l’art. 26/1 lettera z) ( somma di quattro cartellini gialli) per un totale di 7 (sette) settimane di squalifica con decorrenza 30 gennaio 2006 e fino al 19 marzo 2006.
<BR>dispone la restituzione del contributo funzionale.
<BR> Roma, 1 Marzo 2006
<BR> (Avv. Marco Cordelli)
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR> Il Segretario I Giudici Sportivi
<BR> (Sig.ra Elia Grassi) (Avv. Marco Cordelli)
<BR> (Avv. Michele Carlotto)
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>Giuliana
<BR>
<BR>
<BR>FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
<BR>Ufficio del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A
<BR>Curva Nord - Stadio Olimpico COMUNICATO A/21/GS
<BR>00194 ROMA - tel.06/36857306 (Riunione del 1 Marzo 2006)
<BR>
<BR>[...]
<BR>
<BR>C L A S S I F I C A Girone 2
<BR>----------------------------------------------------------------------------------------------
<BR>Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen
<BR>S.S.D.UNIONE RUGBY CAPITOLINA SPA 80 16 16 0 0 120 776 150 626 0
<BR>PIACENZA RUGBY CLUB 1947 S.R.L. 53 16 12 0 4 45 378 288 90 0
<BR>R.C. I CAVALIERI PRATO ASD 52 16 11 0 5 58 416 335 81 0
<BR>U.S. RUGBY BRESCIA S.R.L. 46 16 9 0 7 37 395 339 56 0
<BR>MARCHIOL SANMARCORUGBY CLUB 44 16 8 0 8 54 380 346 34 0
<BR>AMAT.RUGBY ALGHERO TERRA SARDA ASD 43 16 10 0 6 49 332 330 2 4-
<BR>ASSOCIAZIONE RUGBY LYONS 39 16 8 0 8 38 326 335 -9 0
<BR>C.U.S. FIRENZE GIUNTI 36 16 8 0 8 45 340 364 -24 4-
<BR>C.U.S. VERONA RUGBY 27 16 4 1 11 39 284 407 -123 0
<BR>NET.COM.ASD LAZIO & PRIMAVERA RUGBY 26 16 5 0 11 28 272 478 -206 0
<BR>LIVORNO RUGBY S.R.L. 18 16 3 1 12 23 207 459 -252 0
<BR>RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L. 0 16 0 2 14 19 212 487 -275 8-
<BR>
<BR>
<BR>[...]
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<BR><B>OPPOSIZIONE PRESENTATA DAL TESSERATO PAOLO GRASSI LIVORNO RUGBY SRL</B>
<BR>
<BR>Il Giudice Sportivo,
<BR>
<BR>Visto il reclamo in opposizione ex art. 80 Reg. di Giustizia , presentato dal tesserato della società Rugby Livorno, il Sig. <B>Paolo GRASSI</B>, avverso la sanzione di tredici settimane di squalifica (decorrenza 30 gennaio 2006 - 30 aprile 2006), comminata con il comunicato A/18/GS, per aver colpito con un calcio un avversario al 33’ del secondo tempo, verificati gli elementi dell’art. 80 Regolamento di Giustizia lo dichiara ammissibile.
<BR>
<BR>Nel merito l’opponente contesta che il comportamento sanzionato dal direttore di gara con il cartellino rosso, debba essere configurato come calpestio e non come calcio.
<BR>Allega una cassetta VHS e chiedendone la visione a norma dell’art. 80 3° comma Reg. di Giust. chiede che il fatto venga sanzionato secondo una diversa fattispecie (art. 26/1 lettera N) e non l’art. 26/1 lettera O) e conseguentemente venga applicato il minimo della sanzione prevista per questa nuova fattispecie di incolpazione.
<BR>
<BR> Ricordato che il referto arbitrale è prova privilegiata e che lo stesso può essere impugnato o contestato solo quando ad una lettura presenta contraddizioni o riporti fatti non chiari, per una esaustiva analisi della richiesta oggetto della presente opposizione si ritiene di riportare integralmente quanto riferito dal direttore di gara, il sig. BONO: “ durante una fase di ruck, con i giocatori a terra, rientrando dal fuorigioco calciava volontariamente sulla schiena un avversario. Dopo le cure del medico il giocatore colpito riprendeva a giocare
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<BR>La dinamica ricostruita dal direttore di gara è molto chiara e non lascia spazio a interpretazioni di sorta e su queste basi il GS ha adottato il provvedimento di 12 settimane di squalifica, minimo edittale per l’incolpazione prevista e punita dall’art. 26/1 lettera O).
<BR>
<BR>Si deve respingere la richiesta di visione della cassetta VHS così come richiesto dall’opponente poiché l’art. 77 Reg.di Giustizia determina tassativamente i casi nei quali il GS può e deve ricorrere all’ausilio della prova televisiva. Ed il caso esula dalle ipotesi previste nell’articolo citato.
<BR>
<BR>Tuttavia per mero scrupolo il GS ha comunque ritenuto di ascoltare il direttore di gara, il sig. BONO, il quale nel confermare il contenuto del suo rapporto di gara ha tuttavia precisato quanto segue:
<BR>“ ADR: al 33’ del secondo tempo ho espulso il giocatore del Livorno n. 6 Grassi perché lo stesso rientrando da un fuori gioco colpiva volontariamente con un calcio il giocatore a terra che in quel momento non lo poteva vedere poichè era girato di spalle. L’azione del calcio commessa dal GRASSI è consistita essenzialmente in un movimento del piede dall’alto verso il basso e con la pianta del piede che ha colpito la schiena dell’avversario a terra”.
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<BR>Dalla ricostruzione del direttore di gara, effettivamente l’azione commessa dal tesserato GRASSI non configura la fattispecie del calcio che per costante orientamento del GS è da intendersi più in un movimento con la punta dello scarpino o con la parte superiore della scarpa e con un movimento dal basso verso l’alto o comunque verso l’avversario che può essere a terra o in piedi.
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<BR>Invero il movimento del GRASSI è da far rientrare nella fattispecie prevista e punita dall’art. 26/1 lettera N), calpestio o pestata e per questo motivo si derubrica l’incolpazione dall’art. 26/1 lettera O) alla lettera N), con la conseguente irrogazione di quattro settimane di squalifica (pena base) in luogo delle 12 (dodici) settimane originariamente irrogate.
<BR>
<BR>A tale sanzione si deve comunque aggiungere l’ulteriore applicazione di 2 (due) settimane di squalifica per il concorso dell’aggravante prevista dall’art. 26 punto 2 lettera b) per l’aver il GRASSI commesso il fatto approfittando della manifesta vulnerabilità della persona offesa, avendo colpito l’avversario a terra girato di schiena non in grado, quindi, di prevedere e vedere da che parte venisse il colpo e senza alcuna possibilità di difesa.
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<BR>P.Q.M.
<BR>
<BR>Il GS vista la integrazione fornita dall’arbitro Sig. Bono e visti gli art. 26/1 lettera O), 26/1 lettera N), 26/2 lett.b), 77, 78, 79, 80 Reg. di Giustizia, accoglie l’opposizione proposta dal Sig. Paolo GRASSI, tesserato del Rugby Livorno, derubrica l’originaria incolpazione dall’art. 26/1 lettera O (calcio) a quella dell’art. 26/1 lettera N (stamping), irroga la complessiva sanzione di settimane 6 di squalifica, oltre all’ulteriore settimana per l’art. 26/1 lettera z) ( somma di quattro cartellini gialli) per un totale di 7 (sette) settimane di squalifica con decorrenza 30 gennaio 2006 e fino al 19 marzo 2006.
<BR>dispone la restituzione del contributo funzionale.
<BR> Roma, 1 Marzo 2006
<BR> (Avv. Marco Cordelli)
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<BR> Il Segretario I Giudici Sportivi
<BR> (Sig.ra Elia Grassi) (Avv. Marco Cordelli)
<BR> (Avv. Michele Carlotto)
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<BR>Giuliana