Inviato: 27 gen 2005, 8:13
Omologazione risultati gare del 23/01/2005 - 2° giornata di RITORNO - 1°Fase Serie C secondo girone Triveneto.
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<BR>DELIBERA: ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO SOCIETA? TRILACUM RUGBY TRENTO
<BR>Il GSR visto ed esaminato il referto dell?arbitro POZZEBON G, e rilegato che la società TRILACUM RUGBY TRENTO non ha presentato la propria squadra entro i 30 minuti successivi all?orario fissato per la gara come previsto dall?articoli 84 lettera b) del RO P.T.M. visti gli artt. 91 2 comma lettera b), 98 2 comma lettera b), 99 lettera a) del R.O. e l?art. 29/1 lettera e) del Reg. di Giustizia dichiara la società TRILACUM RUGBY TRENTO RINUNCIATARIA E PERDENTE. Inoltre trattandosi della terza rinuncia nello stesso campionato visto ed applicato l?art. 29/1 lettera f) si procede con l?esclusione della stessa società dal CAMLPIONATO SERIE C1 per la corrente stagione sportiva e la rielaborazione della classifica dove verranno annullate tutte le gara fino ad ora disputate dalla stessa, ferme restando tutte le sanzioni irrogate.
<BR>Vista la Circolare Informativa 2004 ? 2005 punto 10 SANZIONI PECUNIARIE lettera A9 pag. 72 che rinviaa alla categoria Serie C pag. 111 irroga la sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro (mille).
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<BR>DELIBERA: ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO SOCIETA? TRILACUM RUGBY TRENTO
<BR>Il GSR visto ed esaminato il referto dell?arbitro POZZEBON G, e rilegato che la società TRILACUM RUGBY TRENTO non ha presentato la propria squadra entro i 30 minuti successivi all?orario fissato per la gara come previsto dall?articoli 84 lettera b) del RO P.T.M. visti gli artt. 91 2 comma lettera b), 98 2 comma lettera b), 99 lettera a) del R.O. e l?art. 29/1 lettera e) del Reg. di Giustizia dichiara la società TRILACUM RUGBY TRENTO RINUNCIATARIA E PERDENTE. Inoltre trattandosi della terza rinuncia nello stesso campionato visto ed applicato l?art. 29/1 lettera f) si procede con l?esclusione della stessa società dal CAMLPIONATO SERIE C1 per la corrente stagione sportiva e la rielaborazione della classifica dove verranno annullate tutte le gara fino ad ora disputate dalla stessa, ferme restando tutte le sanzioni irrogate.
<BR>Vista la Circolare Informativa 2004 ? 2005 punto 10 SANZIONI PECUNIARIE lettera A9 pag. 72 che rinviaa alla categoria Serie C pag. 111 irroga la sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro (mille).
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