Inviato: 28 ott 2005, 7:29
\"SUGGERIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO
<BR>
<BR>27/9/2005, Il Giudice Sportivo ritiene di poter essere utile a tutti gli Enti affiliati nell’utilizzare questa rubrica per evidenziare, volta a volta che sorge la necessità, taluni aspetti del nuovo Regolamento di Giustizia la cui ignoranza o sottovalutazione può far nascere implicazioni di notevole gravità.
<BR>Questa volta l’opportunità di richiamare l’attenzione è data dalle conseguenze che possono derivare dalle disposizioni dell’art. 90 punto tre e quattro del Regolamento di Giustizia che recitano: 3)\'\'per ogni anno sportivo gli Organi Federali determinano il periodo di attività agonistica rilevante ai fini dell’esecuzione delle sanzioni di squalifica dalle gare ufficiale\'\' e 4)\'\'nell’ipotesi di interruzione, sospensione o termine dell’attività agonistica, l’intera sanzione o l’eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell’attività o nel successivo anno sportivo \'\'.
<BR>Orbene, le Società debbono porre la massima attenzione a queste disposizioni poiché potrà senz’altro avvenire che la sanzione della squalifica ad un loro tesserato, poniamo originariamente fissata in quattro settimane, abbia in effetti una durata superiore per l’incidenza di un periodo di interruzione e/o sospensione decretato dal Consiglio Federale per la partecipazione a Coppe Internazionali, al Torneo delle Sei Nazioni, alle Festività Natalizie e così via.
<BR>E’ del tutto evidente l’interesse delle società a calcolare bene il termine ultimo della sanzione per non incorrere nel pericolo di far giocare suoi tesserati squalificati con la conseguenza di vedersi applicare il disposto dell’art. 28 lettera e) e quindi: gara persa – penalizzazione di quattro punti in classifica e multa da 100 a 2.500 euro. L’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale cercherà di aiutare gli Affiliati in ogni maniera sia tenendosi a disposizione, telefonica o fax, per un confronto sui dati, sia, in quanto possibile, comunicando lui stesso la nuova scadenza della sanzione per l’incidenza dell’interruzione e/o sospensione.
<BR>E’ determinante quindi che le società facciano affidamento sulla propria migliore organizzazione per non cadere in errori banali ma forieri di gravi conseguenze disciplinari.
<BR>
<BR>Il Giudice Sportivo Avv. Michele Carlotto\"
<BR>
<BR>Fonte www.federugby.it
<BR>
<BR>
<BR>Da questo si evince che:
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<BR>1 Le squalifiche a tempo vengono interrotte durante l\'attività della nazionale, ma se il giocatore squalificato fa parte della nazionale come la mettiamo?
<BR>
<BR>2 Le squalifiche a tempo vengono interrotte durante le festività
<BR>
<BR>3 Come al solito la federazione fa di tutto per creare casino e lascia alle società il compito di \"calcolare\" il periodo di squalifica (siamo all\'assurdo)
<BR>
<BR>4 Il giuidice sportivo \"suggerisce\", ma che cavolo vuol dire?
<BR>(meno male che almeno è a disposizione degli affiliati)
<BR>
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<BR>Traiamone le conclusioni:
<BR>
<BR>Bella normativa del c4$$o questa nuova dell\'IRB, non si poteva mantenere il costume delle giornate di squalifica, magari semplicemente aumentandole, quantomeno per i casi \"meno gravi\", mentre per i casi più gravi squalifica a tempo (oltre i 3 mesi)
<BR>Forse faceva paura dire che per un calcio a terra ad un avversario si andava dalle 8 alle 12 giornate di squalifica.
<BR>Se le cose stanno come le intende il giudice sportivo 2 o 3 mesi di squalifica corrispondono appunto ad 8 o 12 giornate.
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<BR>27/9/2005, Il Giudice Sportivo ritiene di poter essere utile a tutti gli Enti affiliati nell’utilizzare questa rubrica per evidenziare, volta a volta che sorge la necessità, taluni aspetti del nuovo Regolamento di Giustizia la cui ignoranza o sottovalutazione può far nascere implicazioni di notevole gravità.
<BR>Questa volta l’opportunità di richiamare l’attenzione è data dalle conseguenze che possono derivare dalle disposizioni dell’art. 90 punto tre e quattro del Regolamento di Giustizia che recitano: 3)\'\'per ogni anno sportivo gli Organi Federali determinano il periodo di attività agonistica rilevante ai fini dell’esecuzione delle sanzioni di squalifica dalle gare ufficiale\'\' e 4)\'\'nell’ipotesi di interruzione, sospensione o termine dell’attività agonistica, l’intera sanzione o l’eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell’attività o nel successivo anno sportivo \'\'.
<BR>Orbene, le Società debbono porre la massima attenzione a queste disposizioni poiché potrà senz’altro avvenire che la sanzione della squalifica ad un loro tesserato, poniamo originariamente fissata in quattro settimane, abbia in effetti una durata superiore per l’incidenza di un periodo di interruzione e/o sospensione decretato dal Consiglio Federale per la partecipazione a Coppe Internazionali, al Torneo delle Sei Nazioni, alle Festività Natalizie e così via.
<BR>E’ del tutto evidente l’interesse delle società a calcolare bene il termine ultimo della sanzione per non incorrere nel pericolo di far giocare suoi tesserati squalificati con la conseguenza di vedersi applicare il disposto dell’art. 28 lettera e) e quindi: gara persa – penalizzazione di quattro punti in classifica e multa da 100 a 2.500 euro. L’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale cercherà di aiutare gli Affiliati in ogni maniera sia tenendosi a disposizione, telefonica o fax, per un confronto sui dati, sia, in quanto possibile, comunicando lui stesso la nuova scadenza della sanzione per l’incidenza dell’interruzione e/o sospensione.
<BR>E’ determinante quindi che le società facciano affidamento sulla propria migliore organizzazione per non cadere in errori banali ma forieri di gravi conseguenze disciplinari.
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<BR>Il Giudice Sportivo Avv. Michele Carlotto\"
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<BR>Fonte www.federugby.it
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<BR>Da questo si evince che:
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<BR>1 Le squalifiche a tempo vengono interrotte durante l\'attività della nazionale, ma se il giocatore squalificato fa parte della nazionale come la mettiamo?
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<BR>2 Le squalifiche a tempo vengono interrotte durante le festività
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<BR>3 Come al solito la federazione fa di tutto per creare casino e lascia alle società il compito di \"calcolare\" il periodo di squalifica (siamo all\'assurdo)
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<BR>4 Il giuidice sportivo \"suggerisce\", ma che cavolo vuol dire?
<BR>(meno male che almeno è a disposizione degli affiliati)
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<BR>Traiamone le conclusioni:
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<BR>Bella normativa del c4$$o questa nuova dell\'IRB, non si poteva mantenere il costume delle giornate di squalifica, magari semplicemente aumentandole, quantomeno per i casi \"meno gravi\", mentre per i casi più gravi squalifica a tempo (oltre i 3 mesi)
<BR>Forse faceva paura dire che per un calcio a terra ad un avversario si andava dalle 8 alle 12 giornate di squalifica.
<BR>Se le cose stanno come le intende il giudice sportivo 2 o 3 mesi di squalifica corrispondono appunto ad 8 o 12 giornate.
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