tornato dalla palestra, con un pò di notizie...
1) la convenzione per la gestione dello stadio Franchi è regolata dagli atti di indirizzo 291/2003 (purtroppo non più disponibile sulla nuova piattaforma internet del Comune di Firenze), modificato nel 2008 con l'atto di indirizzo 524/2008 come risulta dal testo disponibile su
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduz ... enDocument
Si tratta ovviamente dell'atto di indirizzo, che ha natura pubblica, essendo sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, e non della convenzione, che ha natura privata (tra le parti ACF e CdF) e che non mi è stato possibile reperire in rete.
Vorrei sottolineare come, al punto 8,
L’Amministrazione Comunale si riserverà l’uso dell’impianto per attività di carattere sociale, ricreativo e culturale fino ad un massimo di 2 eventi all’anno.; tale norma era in essere anche nella precedente convenzione, come si può vedere nella deliberazione di giunta relativa alla concessione del Franchi per il concerto di Vasco del 2005 (2005/G/00402), disponibile su
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduz ... _00402.pdf che al secondo capoverso della pagina 2 riporta
Ritenuto, quindi, opportuno concedere lo Stadio Comunale “A.Franchi”, considerata la riserva di utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale per eventi extrasportivi di rilevanza pubblica e sociale, così come disciplinato dal punto 3) della parte dispositiva della deliberazione n. 291/2003 “Stadio Artemio Franchi – utilizzo per eventi extrasportivi, disciplinare d’uso”: la Città di Firenze, nei limiti dei due eventi anno, non ha bisogno di chiedere a nessuno l'utilizzo del Franchi in forza della convenzione, vigente e pregressa.
2) il regolamento della Lega Nazionale Professionisti, organizzatore del ccampionato di calcio di Serie A, disponibile su
http://www.lega-calcio.it/rest/site/def ... %20LNP.pdf prevede che:
Art. 38 - Calendari delle competizione ufficiali
1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell’inizio e del campo delle singole gare.
4. La richiesta della società interessata deve essere formulata per iscritto almeno 10 giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato ed il Presidente della Lega dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.
ed ancora:
Art. 48 - I campi di giuoco
5. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato.
Quindi: il Comune ha fatto valere un suo diritto, e la Lega, se vuole, può risolvere il problema...