<BR> 02-12-2005 alle ore 15:35, roxhano wrote:
<BR>Forse alla cara ed accorta Egon questa è sfuggita; mi permetto di inserirla....
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<BR>Comunicato del Giudice Sportivo del 30/11/2005
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<BR>"OPPOSIZIONE MONITORIA SOCIETA’ AMATORI R.ALGHERO
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<BR>Il Giudice Sportivo,
<BR>visto il reclamo presentato dalla società Amat.R.Alghero avverso la sanzione della squalifica per otto mesi e due settimane inflitta al giocatore PACO Ogert per infrazione artt. 26/1 lett.C) reiterato e 26/1 lett.D), verificati i requisiti di cui all’art. 80 Reg.di Giustizia lo dichiara ammissibile.
<BR>In tale ricorso l’Alghero espone :
<BR>In punto di qualificazione giuridica i fatti contestati devono essere ragionevolmente ricondotti nell’ambito delle proteste ovvero, al più, delle espressioni offensive e sconvenienti, da sanzionare con una pena adeguata alle stesse, da determinarsi nel minimo edittale, applicate attenuanti generiche (art.10 comma 2 ), prevalenti, ove necessario, sulla recidiva.
<BR>Infatti, l’atleta Paco Ogert , come emerge in maniera palese dalle immagini della riproduzione DVD allegato , si è portato di fronte all’arbitro richiamandone l’attenzione chiedendo l’applicazione nei confronti dell’avversario, responsabile dell’azione fallosa, di una sanzione adeguata alla gravità del fatto.
<BR>Nessun atteggiamento minatorio ma innegabilmente evidenti vibrate proteste.
<BR>Il giocatore, prosegue il reclamo, immediatamente senza indugiare si è allontanato seguito poco dopo dall’arbitro che in ragione delle indicate contestazioni l’ha richiamato e, mentre l’atleta assumeva un atteggiamento composto a sostegno delle proprie ragioni, ha esibito il cartellino rosso. Il tesserato nell’alzare le braccia voltandosi di spalle, ha probabilmente provocato l’involontaria del tutto accidentale caduta dello stesso.
<BR>A quel punto l’arbitro ha nuovamente esibito il cartellino rosso ed il giocatore ha lasciato il terreno di gioco utilizzando espressione sconvenienti.
<BR>Prosegue ulteriormente la ricostruzione fatta dalla reclamante con il riconoscimento di altro deprecabile episodio verificatosi a fine partita quando, innescatasi una breve scaramuccia verbale tra altri partecipanti alla gara , il giocatore espulso a debita distanza ha contestato al direttore di gara, seppure con linguaggio inappropriato, che tali episodi traevano origine da talune inadeguate decisioni.
<BR>Conclude la reclamante che la reale entità dei fatti potrà direttamente essere apprezzata mediante visione del filmato della gara copiata nella parte che interessa su DVD allegata.
<BR>Questa la ricostruzione dei fatti secondo la reclamante.
<BR>Orbene, in via preliminare , il GS Nazionale ricorda che per costante giurisprudenza il referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati. A tal riguardo rileva che il referto dell’arbitro Sig. Farese Giovanni afferma in ordine all’episodio sanzionato, testualmente: “….dopo aver fischiato un calcio di punizione inveiva contro il sottoscritto chiamandomi c******* e dicendo non capisci un c4$$o . Nel momento in cui ho tirato fuori il cartellino rosso mi ha colpito con uno schiaffo la mano facendomi volare a terra il cartellino stesso. A fine partita mentre rientravamo negli spogliatoi ha continuato ad inveire contro il sottoscritto e i giudici di linea chiamandoci c******* “.
<BR>Il GS Nazionale ha ritenuto in proposito di sentire l’arbitro e lo stesso ha ribadito il contenuto del proprio referto in ogni sua parte.
<BR>Dal momento che l’azione fallosa è stata non solo vista ma dettagliatamente descritta dal direttore di gara è evidente che la prova televisiva, richiesta dalla reclamante, prevista dall’art. 77 Reg.di.Giustizia non può essere utilizzata essendo la stessa limitata alle sole ipotesi tassativamente indicate nel medesimo articolo, ipotesi che nella fattispecie non ricorrono.
<BR>Tuttavia, per puro scrupolo, il GSN ha ritenuto opportuno visionare ugualmente il filmato proposto dalla reclamante anche se al solo fine di rendersi conto appieno della situazione oggetto di impugnazione.
<BR>Ebbene, il filmato mostra chiaramente, sintetizzando la dinamica, che il tesserato Paco Ogert nella fase finale della discussione con l’arbitro vibra con il braccio sinistro un violento “colpo di frusta” che colpisce il direttore di gara facendogli cadere il cartellino rosso e l’azione appare chiaramente voluta e non causale.
<BR>Le motivazioni sopra riferite in ordine alla validità privilegiata del referto arbitrale, alla conferma ottenuta dal Sig. Farese della ricostruzione analitica del fallo descritto in referto, non consentono di accogliere neppure in minima parte le ragioni della reclamante .
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<BR>P.Q.M.
<BR>Visti gli artt. 26/1 lett.C reiterato, 26/1 lett.D), 77, 78, 79 , 80 del Regolamento di Giustizia conferma la sanzione di otto mesi e due settimane di squalifica inflitta al giocatore PACO OGERT assunta nella riunione del 9/10 Novembre 2005 ed indicata nel Com.n. A/8/GS e dispone incamerarsi il contributo funzionale.
<BR> (Avv. Michele Carlotto)
<BR>Roma, 28 Novembre 2005"
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<BR>Ovviamente tratto da www.federugby.it Giudice Sportivo.
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<BR>Ciao a tutti
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<BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
<BR>Ciao,chi ha visto l'azione,ed il filmato dell'emittente locale ha potuto ben vedere che l'atleta DI SPALLE alzando il braccio sinistro in senso di stizza,ha urtato il cartellino rosso dell'arbitro.
<BR>Senza alcun atto voluto,"violento colpo di frusta,o schiaffo!!!L'atleta si stava allontanando di spalle dal campo!
<BR>Un conto sono le offese all'arbitro ( e non alla terna arbitrale) un conto sono le minacce,e la sanzione andrà rivista solo per la prima cosa.
<BR>Ovvio che il primo ricorso non venisse accolto,dato che è lo stesso giudice della sanzione...ma che cosa hanno visto di diverso nel filmato!!!boh...magia...
<BR>L'arbitraggio il giorno è stato scandaloso,con scelte arbitrali assurde verso le 2 squadre...
<BR>Io spero che la sanzione venga dimezzata nel secondo appello,punire in tale maniera esagerata un ottimo giocatore e persona,menzionato tra l'altro su La meta di dic. tra i migliori XV...