Bologna 24-06-2006 - Cronaca, commenti, foto !!!
Moderatore: Emy77
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robbberta
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pinghial ha scritto:Ripropongo la mia istanza!!! Il dibattimento deve essere spostato...robbberta ha scritto:Radagast ha scritto:Esimio avvocato s', concordo con lei con la richiesta di arbitrato da parte di autorità terza scevra da legami e tecnicismi regolamentari fuorvianti. Invoco auto-da-fè da parte della più naturale ed ovvia delle commissioni giudicanti: le Camioniste.
Certo di un vs risolutivo intervento vi esprimo ns dovuta devozione.
se l'anno prossimo sulla targa commemorativa ci sarà il mio nome al posto di quello di Sua Santità Eccellentissima Yeti.......mi immolo e mi sacrifico!
prima di morire però,potrei sapere perchè le colpe di voi rebbisti mortali e immorali ricadono su noi povere camioniste martiri( e se dipendesse da voi anche....vabbè,si capisce!!)?
ed in termini non legalesi:
la corte è corrotta!!!! e mi appello alla legge Cirami (AH Phoebe mi hai deluso....)
edddunque che vuoi???
Non regalate terre promesse a chi non le mantiene...
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alby
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va bè allora:pinghial ha scritto:Ripropongo la mia istanza!!! Il dibattimento deve essere spostato...robbberta ha scritto:Radagast ha scritto:Esimio avvocato s', concordo con lei con la richiesta di arbitrato da parte di autorità terza scevra da legami e tecnicismi regolamentari fuorvianti. Invoco auto-da-fè da parte della più naturale ed ovvia delle commissioni giudicanti: le Camioniste.
Certo di un vs risolutivo intervento vi esprimo ns dovuta devozione.
se l'anno prossimo sulla targa commemorativa ci sarà il mio nome al posto di quello di Sua Santità Eccellentissima Yeti.......mi immolo e mi sacrifico!
prima di morire però,potrei sapere perchè le colpe di voi rebbisti mortali e immorali ricadono su noi povere camioniste martiri( e se dipendesse da voi anche....vabbè,si capisce!!)?
ed in termini non legalesi:
la corte è corrotta!!!! e mi appello alla legge Cirami (AH Phoebe mi hai deluso....)
- sono indignato;
. la magistratura mi perseguita;
- è un movente politico;
- biribì e biribò
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Radagast
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la fase assertiva è consigliata ove già sia stata individuata una base quantitativa (ordine di grandezza) su cui speculare......Petolo ha scritto:Alby, mi sa che questi pero' non recepiscono il messaggio... Siamo in fase precontrattuale e stiamo lanciando segnali chiari e forti, ma il general manager degli OS sembra poco propenso ad autorizzare l'adeguato pagamento di sesterzi che il trasferimento richiede.
concretizzo....la congiuntura non è favorevole e sono necessari sacrifici per tutti ma troppe affinità ci legano e molti dei miei empatizzano per la vs malcelata insoddisfazione nei confronti degli HB.....insomma al posto di chiedervi cosa possono fare per voi gli OS chiedetevi cosa potreste fare Voi per loro e sostanzialmente da quale parte vi guida il cuore........."Ich bin ein Berliner" (sorry non questa non c'entra).....conosciamo le vs preclare virtù morali e l'azienda crede ancora nelle vs potenzialità..l'assemblea dei soci si aspetta che facciate una richiesta ragionevole su cui baseremo la ns "offerta che non potete rifiutare"

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Phoebe
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Pinghial!!! un secondo!!!!! che credi??? io sto qui a scrivere sulla P2...un momento!
ecchila
Indici delle leggi
Legge 7 novembre 2002, n. 248
"Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002
--------------------------------------------------------------------------------
ART. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ecchila
Indici delle leggi
Legge 7 novembre 2002, n. 248
"Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002
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ART. 1.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304".
3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 48 - (Decisione) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".
4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"ART. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta".
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Member of Sant Etienne Express
conversazione del 19/5/09
Robbb "dici che se bevo la birra scaduta mi fa male?"
silvia "scaduta da quando?"
robbb"settembre 2009"
silvia "ma settembre 2009 deve ancora arrivare! siamo nel 2008"
conversazione del 19/5/09
Robbb "dici che se bevo la birra scaduta mi fa male?"
silvia "scaduta da quando?"
robbb"settembre 2009"
silvia "ma settembre 2009 deve ancora arrivare! siamo nel 2008"
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Petolo
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- Località: Palmerston North, Manawatu, Nuova Zelanda
Per Radagast e il CDA degli OS:
Vi offro cio' che offriva Nakata alla Roma o Beckham al Real Madrid: sul campo posso anche fare schifo, ma apro opportunita' inesplorate in termini di merchandising all'estero.
Vi offro cio' che offriva Nakata alla Roma o Beckham al Real Madrid: sul campo posso anche fare schifo, ma apro opportunita' inesplorate in termini di merchandising all'estero.
Ultima modifica di Petolo il 5 lug 2006, 15:49, modificato 1 volta in totale.
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alby
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- Località: Bologna
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dopo questa pregevole asserzione del Saggio Radagast propongo le liste bloccate:
indipendentemente dal motivo che ha indotto il giocatore (va bè, adesso giocatore
) ad iscriversi ad una delle due opposte fazioni, la sua scelta RESTA INVARIATA NEI SECOLI DEI SECOLI A VENIRE nonostante gli ovvi motivi anagrafico-articolari che dovessero venire a porsi sulla sua strada.
chi nasce HB muore HB.
indipendentemente dal motivo che ha indotto il giocatore (va bè, adesso giocatore
chi nasce HB muore HB.
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Ted
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- Località: Treviso / Orig. Valdagno
- Contatta:
Ma alla fine c'è il rinfresco?
almeno un aperitivo?
almeno un aperitivo?
[url=http://www.rugbyaltovicentino.it]www.rugbyaltovicentino.it[/url]
lo schema di una squadra di rugby in campo è fatto come l’Italia con il N. 11 Sardegna e il 15 Sicilia. Peccato che l’Italia non sia fatta come il rugby
Ah Tedde, co' sto caldo me stà a sudà er paradenti! (JIMMY71)
lo schema di una squadra di rugby in campo è fatto come l’Italia con il N. 11 Sardegna e il 15 Sicilia. Peccato che l’Italia non sia fatta come il rugby
Ah Tedde, co' sto caldo me stà a sudà er paradenti! (JIMMY71)
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giancarlo01
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- Iscritto il: 12 lug 2004, 0:00
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Radagast
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considerati acquisito alla schiera dei buoni.....passa dal furiere McPippus a ritirare divisa ed anfibi poi tutti a festeggiare da Ted!!!Petolo ha scritto:Per Radagast e il CDA degli OS:
Vi offro cio' che offriva Nakata alla Roma o Beckham al Real Madrid: sul campo posso anche fare schifo, ma apro opportunita' inesplorate in termini di merchandising all'estero.
in conclusione saluto tutti, fratelli e sorelline, e comunico che il saggio Radagast se ne va in ferie
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alby
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- esseapostrofo
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- Località: Bo
il meritato riposo del GURU degli OS
non sono vacanze, ma pause di riflessione senza le interruzzioni disdicevoli dei sottoposti che ad ogni ora chiedono l'impartizione di ordini....
Torna riposato e con la mente lucida da cotanta meditazione![Mr. Green :-]](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
non sono vacanze, ma pause di riflessione senza le interruzzioni disdicevoli dei sottoposti che ad ogni ora chiedono l'impartizione di ordini....
Torna riposato e con la mente lucida da cotanta meditazione
...non riuscirete mai a farmi dire cose serie.....neppure sotto tortura... http://www.bolognarugby1928.it
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alby
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